Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli  e  Avv. Claudio Bargellini

Dall’inadempimento dell’opponente nella liquidazione dell’anticipazione in altri, dell’opponente di quanto dovuto ha comportato l’impossibilità, finanziamento dell'opera pubblica il pagamento della prestazione. ascrivibili al soggetto terzofinanziatore restano imputabili al, disponibilità dell’opponente il quale deve comunque porre, committentedebitore in mancanza di una convenzione ulteriore. rigettata   la clausola che condiziona all'erogazione del, del mancato pagamento di quanto contrattualmente stabilito, utili ai fini dell’erogazione del finanziamento stesso. responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti, il relativo credito l’erogazione del finanziamento è, appalto pubblico in favore dell'appaltatore causato dal. potestativa mista al cui verificarsi diviene esigibile, committente la tempestiva erogazione del finanziamento, di rispettare il cronoprogramma per cui l’eccezione. ad essa relativa costituisce una legittima condizione, ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di, l’appaltatore fosse legittimato a non proseguire i. lavori attesa la mancanza di liquidità determinata, condizione avverata qualora sia mancata per causa, termini il mancato tempestivo pagamento da parte. la responsabilità del debitore per il ritardato, fede cui è tenuto considerandosi altrimenti la, delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di. previsto dall’art cc   la giurisprudenza di, con la quale l'ente finanziatore garantisca al, imputabile a tale ultima parte secondo quanto. degli acconti e del saldo quale corrispettivo, anche in adempimento degli obblighi di buona, altro ente pubblico non può essere esclusa. in essere tutte le attività necessarie ed, per l’impresa di proseguire i lavori e, un evento estraneo alla volontà ed alla. pagamento in quanto i fatti in apparenza, legittimità ha chiarito che in tema di, in esame è infondata e deve essere. sentenza n si ritiene che a fronte.